Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte III
Art. 20
Entrata, soggiorno e uscita
In vigore dal 13 ago 2016
Entrata, soggiorno e uscita
1. L'Italia garantirà la libera entrata e uscita in e dal territorio italiano ai soggetti in appresso elencati:
a. ai Rappresentanti degli Stati membri;
b. ai Membri del personale, ai loro familiari e al loro personale di servizio;
c. agli Esperti;
d. ai Tirocinanti assunti nell'ambito del programma di tirocinio dell'Agenzia;
e. a chiunque non rientri in una delle categorie di cui sopra e sia invitato dall'Agenzia per scopi ufficiali.
2. I visti o, se del caso, i visti multipli richiesti dai soggetti di cui al paragrafo 1 saranno rilasciati tempestivamente e senza oneri.
L'Italia presterà assistenza, su richiesta, ai soggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo durante il loro soggiorno in Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-20