Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europeaParte IV

Art. 21

Comitato Consultivo Congiunto

In vigore dal 13 ago 2016
Comitato Consultivo Congiunto 1. Un Comitato Consultivo Congiunto, composto dai rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità italiane interessate, incluso il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Comune di Frascati, agevolerà l'attuazione del presente Accordo attraverso la consultazione tra le competenti autorità italiane e l'Agenzia e si riunirà ogni qualvolta ciò sarà necessario. Il Presidente del Comitato sarà nominato di comune accordo. 2. L'Italia farà ogni sforzo per aiutare l'Agenzia a stabilire e mantenere il buon funzionamento della sua Sede in Italia e si impegna a non intraprendere azioni che possano ostacolare le attività dell'Agenzia come indicate nella Convenzione. Qualora l'Italia si trovi comunque a prendere decisioni che rischiano di interferire con le attività dell'Agenzia, essa si impegna a consultarsi preventivamente con quest'ultima nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. 3. Al fine di agevolare l'attuazione del presente Accordo a livello locale, l'Agenzia collaborerà strettamente con i rappresentanti designati dall'Italia e con le autorità locali nel quadro del Comitato Consultivo di cui al paragrafo 1 del presente Articolo.
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