Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte III
Art. 14
Membri del Personale
In vigore dal 13 ago 2016
Membri del Personale
1. Il membro del personale che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e delle immunità previsti dall'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione e in particolare resta stabilito che i membri di tale personale:
a. non hanno bisogno del permesso di lavoro nè del permesso di soggiorno e non sono assoggettati alle disposizioni in materia di restrizione dell'immigrazione e immatricolazione, purchè siano in possesso della carta di identità di cui alla lettera (b) del presente articolo; la medesima disposizione si applica anche ai loro familiari e al loro personale di servizio unicamente entro i limiti del rapporto di lavoro con un membro del personale;
b. otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti autorità italiane una speciale carta di identità personale recante il loro nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità ed il loro rapporto con l'Agenzia;
Su richiesta dell'ESRIN, i familiari del membro del personale residenti nel territorio della Repubblica italiana potranno esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica italiana.
A tal fine, l'ESRIN trasmetterà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica indicando il nome e il cognome del familiare residente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro che intende accettare. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica notificherà all'ESRIN il suo consenso ad avviare la procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, con riferimento all'Accordo di Sede, potrà assumere il dipendente assoggettandolo alla legge italiana.
I familiari di cui sopra che abbiano ottenuto il permesso di esercitare un'attività lavorativa saranno assoggettati alla legislazione italiana per quanto attiene al regime fiscale, di previdenza sociale e di lavoro.
Qualora il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa diversa dalla precedente, o proseguire un'attività lavorativa precedentemente completata, l'ESRIN presenterà una nuova richiesta ai sensi del presente Accordo.
I privilegi e le immunità di cui al presente Accordo non si applicano a tale tipo di attività lavorativa.
c. beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per le missioni diplomatiche straniere in Italia, nel rispetto della legislazione italiana applicabile;
d. qualora non siano cittadini italiani o residenti in Italia, per un periodo di un anno dalla data in cui hanno assunto le loro funzioni presso l'ESRIN e per un massimo di due spedizioni, possono importare dal paese di ultima residenza e dal loro paese di origine la loro mobilia ed effetti personali in franchigia di dogana o possono acquistare detti articoli di valore rilevante nel paese ospitante senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, a titolo di prima sistemazione. Ai fini del presente Accordo, per acquisto di articoli di valore rilevante si intende l'acquisto di beni e servizi il cui valore supera il tetto stabilito dalla legislazione nazionale per le Organizzazioni Internazionali in Italia.
La medesima disposizione si applica all'esportazione al momento della cessazione delle loro funzioni.
2. Oltre ai privilegi e alle immunità previsti all'Articolo XVI dell'Allegato I alla Convenzione, i membri del personale che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia avranno diritto di acquistare e possedere in qualsiasi momento un'autovettura che sarà registrata in una categoria particolare, senza pagamento di imposte e diritti.
Dette autovetture sono esenti dalle tasse automobilistiche durante la permanenza in Italia.
3. L'affitto di immobili ad uso abitativo da parte dei membri del personale è esente dall'imposta di registro. Ai fini dell'applicazione di detta esenzione il personale interessato dovrà presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate un certificato del Ministero degli Affari Esteri attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'agevolazione fiscale.
4. L'Agenzia informa l'Italia quando un membro del personale assume le sue funzioni o cessa da esse. Almeno una volta l'anno, essa trasmetterà alle autorità italiane competenti un elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari.
Storico versioni
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