Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 10
Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi
In vigore dal 13 ago 2016
Inviolabilità della corrispondenza e degli archivi
1. L'Agenzia avrà il diritto di inviare e ricevere corrispondenza per via postale o tramite colli sigillati opportunamente identificati; sono concessi privilegi e immunità analoghi a quelli previsti per il corriere e le valigette diplomatiche.
2. L'inviolabilità degli archivi di cui all'Articolo III dell'Annesso I alla Convenzione si applica alla totalità degli archivi, della corrispondenza, dei documenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei film, delle registrazioni, dei dati informatici e mediatici, dei vettori dati e di ogni altro materiale assimilabile appartenente all'Agenzia o da questa detenuto, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, e a tutte le informazioni in essi contenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-10