Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea›Parte II
Art. 11
Esenzione dalle imposte
In vigore dal 13 ago 2016
Esenzione dalle imposte
1. Nell'ambito delle sue attività istituzionali condotte presso la Sede, l'Agenzia, i suoi beni e le sue proprietà saranno esentati da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni, e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'ESRIN è stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.
Agli effetti tributari, le attività ufficiali svolte dall'Agenzia si considerano attratte nella sfera giuridico-patrimoniale della medesima.
3. Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Agenzia godrà della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonché su importazioni di beni connessi al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali e all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o di servizi per un valore superiore al tetto stabilito dalla normativa nazionale per le Organizzazioni Internazionali che già operano in Italia.
4. L'Agenzia sarà inoltre esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas metano e relative addizionali consumati all'interno della propria Sede, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi.
5. L'Agenzia non godrà di nessuna esenzione o agevolazione per quanto riguarda tasse o diritti che costituiscono corrispettivi di "servizi di pubblica utilità" resi all'Agenzia.
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