Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. XV
Norme di sicurezza
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XV
NORME DI SICUREZZA
Le disposizioni del presente Accordo non dovranno essere di ostacolo all'adozione di misure di sicurezza o dei controlli necessari, secondo le Autorità italiane.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-xv