Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. X
Transito e soggiorno
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO X
TRANSITO E SOGGIORNO
1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.
2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-x