Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. VIII
Agevolazioni finanziarie
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO VIII
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:
(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
(b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;
(c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-viii