Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. VIII

Agevolazioni finanziarie

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO VIII AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titoli, oro e valute per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri ed interni, fondi, fondi di dotazione, od altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove; (c) trasferire i propri fondi, titoli, valute ed altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-viii

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