Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. V
L'Organizzazione ed i suoi beni
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO V
L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI
1. L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente.
2. I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.
Storico versioni
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