Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. V

L'Organizzazione ed i suoi beni

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO V L'ORGANIZZAZIONE ED I SUOI BENI 1. L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore Generale vi abbia rinunciato espressamente. 2. I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi, saranno esenti da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-v

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