Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. I
Definizioni
In vigore dal 13 ago 2016
Allegato
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY
INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE
DELL'ORGANIZZAZIONE
il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito "il Governo") e Bioversity International (qui di seguito "Organizzazione")
Considerato l'Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede dell'IPGRI firmato a Roma il 10 ottobre 1991;
Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 10 ottobre 1991 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 27-31 agosto 1992;
Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo di sede del 10 ottobre 1991, firmato a Roma 1'8-9 febbraio 1993;
Considerato che l'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (IPGRI) opera sotto la denominazione di "Bioversity International" ai sensi dell' dello Statuto adottato il 19 settembre 2008 (qui di seguito "Statuto");
Considerato che gli dello Statuto disciplinano la competenza degli organi statutari dell'Organizzazione di scegliere ove stabilire la sede centrale e di concludere accordi su privilegi ed immunità;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
DEFINIZIONI
1. Nel presente Accordo:
(a) repressione "Bioversity" significa Bioversity International denominato come "Organizzazione";
(b) l'espressione "Governo" Significa il Governo della Repubblica Italiana;
c) l'espressione "competenti Autorità italiane" significa le Autorità nazionali ed altre delle Repubblica Italiana competenti a seconda dei casi ed in conformità delle leggi e degli usi della Repubblica Italiana;
(d) l'espressione "sede centrale" si intende:
(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa;
(ii) ogni altro terreno od edificio sul territorio della Repubblica Italiana che sia temporaneamente usato dall'Organizzazione, con il consenso del Governo e per la durata di tale uso;
(e) l'espressione "Consiglio" significa il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione;
(f) l'espressione "beni dell'organizzazione" indica tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di donazione, di cauzione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(g) l'espressione "archivi dell'Organizzazione" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i dati elaborati da computer, i manoscritti, le fotografie, i filmati; le pellicole e le registrazioni sonore appartenenti all'organizzazione o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(h) l'espressione "funzionari dell'Organizzazione" include il Direttore Generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-i