Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente al Fondo, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede provvisoria: (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato col consenso del Governo, e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal Fondo
Fonte: l-1980-05-23-289 — art. a-i →(i) qualsiasi terreno od edificio appartenente all'Organizzazione, da essa preso in locazione o in prestito o in altro modo messo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale, e le pertinenze di questa
Fonte: l-2016-08-04-157 — art. atl-i →