Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. IX

Previdenza sociale e sanità

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO IX PREVIDENZA SOCIALE E SANITÀ l. L'Organizzazione garantirà che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanità. In esecuzione del presente Articolo, l'Organizzazione può adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanità o adottare per tutto o parte dal personale coperture previdenziali e di sanità dello Stato Italiano o di altro Stato.
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