Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International
Art. XIV
Scopo dei privilegi e delle immunità e cooperazione con le autorità italiane
In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XIV
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE
1. I privilegi e le immunità previste negli Articoli dall'XI al XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le autorità specificate al paragrafo 2) del presente Articolo avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia. La revoca dell'immunità avrà luogo senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.
2. Le Autorità cui si riferisce il paragrafo 1) del presente Articolo sono:
(a) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio ed al Direttore Generale;
(b) il Direttore Generale in relazione agli altri membri del personale, ai visitatori ufficiali dell'Organizzazione ed all'Organizzazione stessa.
3. L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le competenti Autorità Italiane per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi ed alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.
4. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, tutte le persone che godano di tali privilegi ed immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni dello Stato.
Storico versioni
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