Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. XI

Esenzione da tassazione

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XI ESENZIONE DA TASSAZIONE 1. L'Organizzazione, le sue proprietà e redditi saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta. 2. Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Organizzazione godrà delle stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Organizzazione godrà delle esenzioni e agevolazioni previste nei paragrafi 3-6 di questo Articolo, indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane. 3. Le operazioni e le transazioni dell'Organizzazione aventi come scopo il raggiungimento dei suoi obiettivi e l'esercizio delle sue funzioni, così come disposto nello Statuto dell'Organizzazione, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. 4. Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato, ed in particolare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Organizzazione godrà dell'esenzione dal pagamento dì tali tasse su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni, come disposto nello Statuto dell'Organizzazione. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia. 5. L'Organizzazione sarà esente, nell'ambito delle sue attività ufficiali, da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Sarà esente, inoltre, da ogni imposizione fiscale sulle merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni Internazionali in Italia. 6. In particolare, l'Organizzazione sarà esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a tre comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esenterà tali autoveicoli dalle tasse di immatricolazione e automobilistiche ed accorderà, per ognuno di essi, contingenti di benzina, di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso le Repubblica italiana. Il Governo emetterà per ogni veicolo una targa diplomatica idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di Organizzazione internazionale. 7. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente Articolo non comprenderanno tasse e imposte che non siano altro che il pagamento per i servizi resi.
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