Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. XII

Personale dell'Organizzazione

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO XII PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE 1. I funzionari dell'Organizzazione godranno nel territorio della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi ed immunità: (a) immunità da ogni forma di custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni: in tale caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente il provvedimento al Direttore Generale; (b) immunità dell'ispezione e del sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunità giurisdizionale per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione; d) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennità, pensioni ed altri assegni pagati dall'Organizzazione o per conto di esso; e) esenzione per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana; (f) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; (g) per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta o altri beni mobili od immobili. Tali funzionari possono liberamente trasferire i loro titoli esteri e valuta estera fuori dal territorio della Repubblica Italiana nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. I suddetti funzionari possono, nel corso dell'impiego presso l'Organizzazione o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana qualsiasi somma ricevuta in Euro dall'Organizzazione nonché un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati nei limiti e con le modalità consentite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale; h) il diritto ai funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di importare, in esenzione doganale e senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali, inclusa una automobile usata, in una o più spedizioni successive che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e, in ogni caso, entro 18 mesi dalla data della loro assunzione all'Organizzazione; (i) il diritto per i funzionari non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti di acquistare, in esenzione doganale senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia. 2. Il Governo rilascerà ai funzionari dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare. 3. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel presente articolo, al Direttore Generale, al Vice Direttore Generale o al solo funzionario dell'Organizzazione che sostituirà il Direttore Generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia. 4. Ogni anno, l'Organizzazione comunicherà al Governo la lista dei funzionari nonché le eventuali variazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-atl-xii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo