Art. X · Transito e soggiorno
Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International

Art. X

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Transito e soggiorno

In vigore dal 13 ago 2016
ARTICOLO X TRANSITO E SOGGIORNO 1. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Organizzazione, delle loro famiglie e del loro personale domestico, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Il Governo non porrà alcun ostacolo al transito di queste persone verso e dalla sede centrale. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questo articolo sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile. 2. Il Direttore Generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate al paragrafo 1 di questo Articolo, per quanto praticamente attuabile, in anticipo.
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