Protocollo›Parte V
Art. III
Emendamenti all'Articolo VIII (Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)
In vigore dal 13 ago 2016
Articolo III
Emendamenti all'Articolo VIII
(Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)
L'Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sarà emendato come segue:
Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge - le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-iii