ProtocolloParte V

Art. III

Emendamenti all'Articolo VIII (Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari)

In vigore dal 13 ago 2016
Articolo III Emendamenti all'Articolo VIII (Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari) L'Articolo VIII, paragrafo I, seconda frase, sarà emendato come segue: Le Nazioni Unite, tuttavia, rimborseranno al Governo - o provvederanno attraverso la fornitura di beni e servizi o altre modalità previste dalla legge - le spese in cui dovesse incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. I termini e le condizioni dovranno essere fissate in Accordi di Attuazione stipulati all'uopo o localmente.
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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157#art-p-iii

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