Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 7
Rapporto ambientale
In vigore dal 26 mag 2016
Rapporto ambientale
1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale.
2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all', individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione:
a) conoscenze e metodi di valutazione attuali;
b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova;
c) l'interesse del pubblico;
d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione.
3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.
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