Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 7

Rapporto ambientale

In vigore dal 26 mag 2016
Rapporto ambientale 1. Per i piani ed i programmi soggetti alla valutazione ambientale strategica, ciascuna Parte provvede affinché sia elaborato un rapporto ambientale. 2. Il rapporto ambientale, in conformità della limitazione del suo ambito di cui all', individua, descrive e valuta i probabili effetti ambientali e sanitari significativi derivanti dall'applicazione del piano o del programma e le alternative ragionevoli esistenti. Il rapporto contiene le informazioni specificate dall'allegato IV, nei limiti di un obbligo ragionevole, prendendo in considerazione: a) conoscenze e metodi di valutazione attuali; b) contenuti e livelli di dettaglio del piano o del programma e la fase del processo decisionale in cui si trova; c) l'interesse del pubblico; d) le esigenze in termini di informazioni dell'organo preposto alla decisione. 3. Ciascuna Parte provvede affinché i rapporti ambientali possiedano la qualità richiesta per soddisfare i requisiti sanciti dal presente Protocollo.
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Rapporto ambientale (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione) — Testo vigente | Portale Normativo