Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 12
Monitoraggio
In vigore dal 26 mag 2016
Monitoraggio
1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell', al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune.
2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all', paragrafo 1 e sono resi pubblici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-12