Protocollo›Capo III
Art. 12
Assistenza
In vigore dal 26 mag 2016
Assistenza
1. Qualsiasi parte bisognosa di assistenza per fare fronte ad un episodio di inquinamento può richiedere, direttamente o tramite il Centro regionale, il contributo di altre parti, rivolgendosi in primo luogo a quelle che rischiano di essere a loro volta colpite dall'inquinamento. Questo contributo può comportare, in particolare, consulenze di esperti e la fornitura alla parte interessata, o la messa a disposizione, del personale specializzato necessario, di prodotti, attrezzature e mezzi nautici. Le parti così sollecitate fanno il possibile per apportare il loro contributo.
2. Se le parti impegnate in un'operazione di lotta contro l'inquinamento non possono intendersi sulla condotta dell'operazione, il Centro regionale può, con l'accordo di tutte le parti implicate, coordinare l'attività dei mezzi impegnati da dette parti.
3. Conformemente agli accordi internazionali applicabili, ciascuna parte adotta le misure giuridiche e amministrative necessarie per facilitare:
a) l'arrivo e l'impiego sul suo territorio, nonché la partenza da esso, delle navi, degli aeromobili ed altri mezzi di trasporto impegnati nella risposta a un episodio di inquinamento o che trasportano il personale, i carichi, il materiale o le attrezzature necessari per fare fronte a tale episodio;
b) la circolazione rapida del personale, dei carichi, del materiale e delle attrezzature di cui alla lettera a), in entrata, in transito e in uscita dal suo territorio.
Storico versioni
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