Protocollo›Capo III
Art. 15
Rischi ambientali del traffico marittimo
In vigore dal 26 mag 2016
Rischi ambientali del traffico marittimo
In conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e con il mandato mondiale dell'Organizzazione marittima internazionale, le parti, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, prendono le misure necessarie alla valutazione dei rischi ambientali delle rotte riconosciute utilizzate dal traffico marittimo e prendono le misure idonee per ridurre i rischi di incidente o le relative conseguenze ambientali.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-15