Protocollo›Capo III
Art. 14
Strutture ricettive portuali
In vigore dal 26 mag 2016
Strutture ricettive portuali
1. Le parti prendono, individualmente o in cooperazione bilaterale o multilaterale, tutte le misure necessarie perché le strutture ricettive al servizio delle navi siano disponibili nei loro porti e terminali. Esse fanno in modo che tali strutture siano utilizzate in modo efficace senza che ciò causi ritardi ingiustificati alle navi.
Le parti sono invitate a ricercare i mezzi che permettono di fissare un costo ragionevole per l'utilizzo di dette strutture.
2. Le parti assicurano inoltre la fornitura di strutture ricettive adeguate per le imbarcazioni da diporto.
3. Le parti prendono tutte le misure necessarie per garantire il buon funzionamento delle strutture ricettive onde limitare l'impatto dei loro scarichi sull'ambiente marino.
4. Le parti prendono le misure necessarie per comunicare alle navi che utilizzano i loro porti informazioni aggiornate relative agli obblighi che derivano dalla convenzione MARPOL 73/78 e dalla loro legislazione applicabile in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-14