Protocollo›Capo III
Art. 16
Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio
In vigore dal 26 mag 2016
Accoglienza delle navi in difficoltà
nei porti e luoghi di rifugio
Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-16