Art. 16 · Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio
ProtocolloCapo III

Art. 16

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Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio

In vigore dal 26 mag 2016
Accoglienza delle navi in difficoltà nei porti e luoghi di rifugio Le parti definiscono strategie nazionali, regionali o subregionali per l'accoglienza nei luoghi di rifugio, tra cui i porti, di navi in difficoltà che presentano una minaccia per l'ambiente marino. Esse cooperano a tale scopo ed informano il Centro regionale delle misure che hanno adottato.
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