Protocollo›Capo III
Art. 17
Accordi a livello subregionale
In vigore dal 26 mag 2016
Accordi a livello subregionale
Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-17