Art. 17 · Accordi a livello subregionale
ProtocolloCapo III

Art. 17

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Accordi a livello subregionale

In vigore dal 26 mag 2016
Accordi a livello subregionale Le parti possono negoziare, elaborare e mantenere opportuni accordi bilaterali o multilaterali a livello subregionale per facilitare l'attuazione di tutto o parte del presente protocollo. Su richiesta delle parti interessate, il Centro regionale le assiste, nel quadro delle sue funzioni, nel processo di elaborazione e attuazione di detti accordi a livello subregionale.
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