L. · n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
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ProtocolloCapo III

Art. 11

Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti

In vigore dal 26 mag 2016
Misure di emergenza a bordo delle navi, sugli impianti offshore e nei porti 1. Ciascuna parte adotta le disposizioni necessarie perché le navi battenti la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza inquinamento, come richiesto dalla regolamentazione internazionale pertinente e conformemente a detta regolamentazione. 2. Ciascuna parte prescrive ai comandanti delle navi battenti la sua bandiera, in caso di episodi di inquinamento, di seguire le procedure del piano di emergenza di bordo e in particolare di fornire alle autorità competenti, su loro richiesta, le informazioni dettagliate sulla nave e il suo carico rilevanti ai fini delle azioni intraprese ai sensi dell' e di cooperare con le suddette autorità. 3. Fatte salve le disposizioni dell', ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi all'obbligo prescritto al paragrafo 2 e può richiedere a tale riguardo l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate. 4. In base ad una valutazione di opportunità, ciascuna parte esige che le autorità o i soggetti responsabili dei porti marittimi e degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano dei piani di emergenza/inquinamento, o predisposizioni analoghe, coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell' ed approvati secondo le procedure previste dall'autorità nazionale competente. 5. Ciascuna parte esige che gli operatori responsabili degli impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione abbiano per combattere ogni episodio di inquinamento piani di intervento di emergenza coordinati con il sistema nazionale stabilito ai sensi dell' e conformi alle procedure previste dall'autorità nazionale competente.
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