Protocollo›Capo III
Art. 9
Procedura di notifica
In vigore dal 26 mag 2016
Procedura di notifica
1. Ciascuna parte impartisce ai comandanti o altre persone responsabili delle navi sotto la sua bandiera e ai piloti degli aeromobili immatricolati nel suo territorio istruzioni che li invitano a notificare ad essa e allo Stato costiero più vicino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e seguendo, conformemente alle disposizioni applicabili degli accordi internazionali pertinenti, le procedure di notifica eventualmente richieste da dette disposizioni:
a) qualsiasi episodio che comporti o rischi di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
b) la presenza, le caratteristiche e la dimensione delle chiazze di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, anche trasportate in colli, rilevate in mare che presentano o rischiano di presentare una minaccia per l'ambiente marino, per la costa o per gli interessi connessi di una o più parti.
2. Fatte salve le disposizioni dell', ciascuna parte adotta le misure idonee per fare in modo che il comandante di ogni nave che naviga nelle sue acque territoriali si conformi agli obblighi prescritti al paragrafo 1, lettere a) e b), e può a tale riguardo richiedere l'assistenza del Centro regionale. Essa informa l'Organizzazione marittima internazionale delle disposizioni adottate.
3. Ciascuna parte impartisce inoltre istruzioni alle persone responsabili dei porti marittimi o degli impianti di manutenzione che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, conformemente alla legislazione applicabile, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
4. Conformemente alle disposizioni pertinenti del protocollo sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo, ciascuna parte impartisce istruzioni alle persone responsabili di impianti offshore che dipendono dalla sua giurisdizione perché le notifichino, tramite i mezzi più rapidi e più adeguati tenuto conto delle circostanze e secondo le procedure prescritte, qualsiasi episodio che comporta o rischia di comportare uno scarico di idrocarburi o di sostanze nocive e potenzialmente pericolose.
5. Nei paragrafi 1, 3 e 4, il termine «episodio» designa qualsiasi episodio rispondente alle condizioni ivi descritte, che si tratti o no di un episodio di inquinamento.
6. Nel caso di un episodio di inquinamento, le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate al Centro regionale.
7. Le informazioni raccolte conformemente ai paragrafi 1, 3 e 4 sono comunicate immediatamente alle altre parti che rischiano di essere interessate da un episodio di inquinamento:
a) dalla parte che ha ricevuto queste informazioni, preferibilmente direttamente o tramite il Centro regionale; o
b) dal Centro regionale.
In caso di comunicazione diretta tra le parti, queste informano il Centro regionale delle disposizioni che hanno adottato e il Centro regionale le comunica alle altre parti.
8. Le parti utilizzano un modulo uniforme da esse concordato su proposta del Centro regionale per la notifica degli episodi di inquinamento di cui ai paragrafi 6 e 7.
9. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 le parti non sono tenute all'obbligo di cui all', paragrafo 2, della convenzione.
Storico versioni
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