L. · n. 79
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.
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ProtocolloCapo III

Art. 7

Divulgazione e scambio delle informazioni

In vigore dal 26 mag 2016
Divulgazione e scambio delle informazioni 1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti: a) l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose; b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti; c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti; d) l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell', paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78; e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose; f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca. 2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale. Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo. 3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-7

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