Protocollo›Capo III
Art. 7
Divulgazione e scambio delle informazioni
In vigore dal 26 mag 2016
Divulgazione e scambio delle informazioni
1. Ciascuna parte s'impegna a divulgare alle altre parti informazioni concernenti:
a) l'organismo o le autorità nazionali competenti in materia di lotta contro l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
b) le autorità nazionali competenti incaricate di ricevere le notifiche riguardanti l'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose e di trattare questioni legate alle misure d'assistenza tra le parti;
c) le autorità nazionali preposte ad agire a nome dello Stato circa le misure di mutua assistenza e di cooperazione tra le parti;
d) l'organismo o le autorità nazionali incaricati dell'attuazione dell', paragrafo 2, in particolare quelli preposti all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia e di altra regolamentazione applicabile, quelli preposti alle strutture ricettive portuali e quelli incaricati della sorveglianza degli scarichi illeciti con riferimento alla convenzione MARPOL 73/78;
e) la sua regolamentazione ed altre disposizioni aventi un impatto diretto sulla preparazione e la risposta all'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose;
f) i metodi nuovi in materia di prevenzione dell'inquinamento del mare dovuto agli idrocarburi e alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, le nuove misure di lotta contro l'inquinamento, le evoluzioni tecnologiche in materia di sorveglianza e lo sviluppo di programmi di ricerca.
2. Le parti che hanno convenuto di scambiarsi direttamente informazioni comunicano tali informazioni al Centro regionale.
Quest'ultimo ne garantisce la comunicazione alle altre parti e, con riserva di reciprocità, agli Stati rivieraschi della zona del Mare Mediterraneo che non sono parti del presente protocollo.
3. Le parti che concludono accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del presente protocollo ne informano il Centro regionale, che ne dà comunicazione alle altre parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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