Protocollo›Capo III
Art. 6
Cooperazione nelle operazioni di recupero
In vigore dal 26 mag 2016
Cooperazione nelle operazioni di recupero
In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.
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