Art. 6 · Cooperazione nelle operazioni di recupero
ProtocolloCapo III

Art. 6

8 / 64

Cooperazione nelle operazioni di recupero

In vigore dal 26 mag 2016
Cooperazione nelle operazioni di recupero In caso di scarico o caduta in mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose in colli, compresi contenitori, cisterne mobili, autocarri, vagoni o chiatte di nave, le parti cooperano per quanto possibile nel recupero di detti colli e sostanze in modo da prevenire o ridurre il pericolo per l'ambiente marino e l'ambiente costiero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-6