Protocollo›Capo III
Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 26 mag 2016
Disposizioni generali
1. Le parti cooperano:
a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e
b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento.
2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici.
3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-3