ProtocolloCapo III

Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 26 mag 2016
Disposizioni generali 1. Le parti cooperano: a) per attuare la regolamentazione internazionale volta a prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dell'ambiente marino provocato dalle navi; e b) per adottare qualsiasi disposizione necessaria in caso di episodi di inquinamento. 2. Nella cooperazione le parti considerano eventualmente la partecipazione di autorità locali, organizzazioni non governative e soggetti socioeconomici. 3. Ciascuna parte applica il presente protocollo senza pregiudizio della sovranità o della giurisdizione delle altre parti o degli altri Stati. Ogni azione intrapresa da una parte per applicare il presente protocollo è conforme al diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-p-3

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