Emendamento›Capo III
Art. 1
Emendamento
In vigore dal 26 mag 2016
CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY
CONTEXT, ESPOO, FINLAND, 25 FEBRUARY 1991
AMENDMENT TO THE CONVENTION ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT IN A TRANSBOUNDARY CONTEXT
Parte di provvedimento in formato grafico
Emendamento alla Convenzione del 25 febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Cavtat 1-4 giugno 2004
DECISIONE III/7
Secondo emendamento alla Convenzione di Espoo
La Riunione delle Parti,
richiamando la sua decisione II/10 sul riesame della Convenzione e il paragrafo 19 della Dichiarazione ministeriale di Sofia,
desiderando modificare la Convenzione al fine di migliorarne ulteriormente l'applicazione e di meglio beneficiare delle sinergie con altri accordi multilaterali attinenti all'ambiente,
accogliendo con soddisfazione i lavori effettuati dalla task force creata in occasione della seconda Riunione delle Parti, dal comitato ristretto responsabile degli emendamenti e dallo stesso Gruppo di Lavoro per la valutazione dell'impatto ambientale,
prendendo atto della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale adottata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e richiamando il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica adottato a Kiev (Ucraina) il 21 maggio 2003,
prendendo inoltre atto dei pertinenti strumenti giuridici della Comunità Europea, tra cui la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE,
consapevole del fatto che un ampliamento della portata dell'appendice I rafforzerà l'importanza delle valutazioni dell'impatto ambientale a livello regionale,
considerando i vantaggi di una collaborazione internazionale il più precoce possibile nella valutazione dell'impatto ambientale,
incoraggiando il Comitato di applicazione a svolgere il proprio compito, che contribuisce in modo utile al proseguimento della messa in opera e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione,
1. Conferma che la validità delle decisioni che saranno adottate prima dell'entrata in vigore del secondo emendamento alla Convenzione, incluso l'adozione di protocolli, la creazione di organi sussidiari, l'esame del rispetto degli obblighi e delle misure prese dal Comitato di applicazione, è indipendente dall'adozione e dall'entrata in vigore del presente emendamento,
2. Conferma inoltre che ogni Parte continua a detenere il diritto di partecipare alle attività relative alla Convenzione, incluso l'elaborazione di protocolli, la creazione di organi sussidiari e la partecipazione ai relativi lavori come pure l'esame del rispetto degli obblighi, anche se il secondo emendamento alla Convenzione non è entrato in vigore per tale Parte,
3. Adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione:
a) All', dopo il paragrafo 10, inserire un nuovo paragrafo che recita:
«11. Se la Parte di origine intende espletare una procedura intesa a determinare contenuto del fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte colpita, con i dovuti limiti, deve poter partecipare alla procedura ».
b) All', dopo la parola "Convenzione" inserire:
«e di ogni protocollo alla stessa di cui sono Parti».
c) All', sostituire il paragrafo 2, lettera c) con un nuovo testo che recita:
«c) sollecitano, se del caso, i servizi e la cooperazione degli organi competenti aventi l'esperienza specifica per la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;».
d) Alla fine dell', inserire due nuove lettere che recitano:
«g) preparano, se del caso, protocolli alla presente Convenzione;
h) creano gli organi sussidiari giudicati necessari all'applicazione della presente Convenzione.»
e) All', paragrafo 4, sostituire la seconda frase con un nuovo testo che recita:
«Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di coloro che ne erano Parti alla data della loro adozione.».
f) Dopo l', inserire un nuovo articolo che recita: «Articolo 14 bis
Esame del rispetto delle disposizioni
1. Le Parti esaminano il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione sulla base della relativa procedura d'esame, non conflittuale e orientata all'assistenza, adottata dalla Riunione delle Parti. L'esame è basato tra l'altro sulle relazioni periodiche elaborate dalle Parti. La Riunione delle Parti stabilisce la frequenza delle relazioni periodiche che dovranno essere presentate dalle Parti e le informazioni da includervi.
2. La procedura di esame del rispetto delle disposizioni può essere applicata a ogni protocollo adottato nel quadro della presente Convenzione.»
g) Sostituire l'appendice I della Convenzione con l'appendice della presente decisione;
h) All'appendice VI, dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita;
«I paragrafi 1 e 2 possono essere applicati, mutatis mutandis, a ogni protocollo alla Convenzione».
Appendice
LISTA DELLE ATTIVITÀ
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio greggio) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e
b) centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento o la disattivazione di tali centrali o reattori (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. a) Impianti di trattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) Impianti destinati
- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;
- al trattamento di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti altamente radioattivi;
- alla eliminazione definitiva di combustibili nucleari irradiati;
- esclusivamente alla eliminazione definitiva di rifiuti radioattivi;
- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di rifiuti radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. Grandi impianti per l'elaborazione primaria della ghisa e dell'acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l'estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20000 tonnellate di prodotti finiti l'anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l'anno e per altre utilizzazioni dell'amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l'anno.
6. Impianti chimici integrati.
7. a) Costruzione di autostrade, semiautostrade e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri;
b) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o rettifica del tracciato e/o ampliamento di strade a una o due corsie per portarle a quattro o più corsie; le nuove strade o tratti di strada rettificati e/o ampliati devono avere una lunghezza ininterrotta di almeno 10 chilometri.
8. Canalizzazioni di grande diametro per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici.
9. Porti commerciali nonché vie d'acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
10. a) Impianti di eliminazione di rifiuti tossici e pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o messa in discarica;
b) impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico con una capacità superiore a 100 tonnellate giornaliere.
11. Grandi dighe e serbatoi.
12. Lavori di incanalamento di acque sotterranee o di ricarica artificiale qualora il volume annuo di acqua da incanalare o da ricaricare raggiunga o superi 10 milioni di metri cubi.
13. Impianti per la fabbricazione di carta, pasta di carta e di cartone che producano almeno 200 tonnellate seccate all'aria al giorno.
14. Grandi cave, grandi miniere, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici o carbone.
15. Produzione di idrocarburi in mare. Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali, con una quantità estratta superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 metri cubi al giorno per il gas.
16. Grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici.
17. Disboscamento di grandi superfici.
18. a) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali intese a prevenire possibili carenze di acqua, con un volume di acqua trasferita superiore a 100 milioni di metri cubi l'anno; e b) In tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini fluviali con un flusso medio pluriennale del bacino di prelievo superiore a 2000 milioni di metri cubi e un volume di acqua trasferita superiore al 5 per cento del flusso. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
19. Impianti di trattamento delle acque di scarico con capacità superiore a 150.000 abitanti equivalenti.
20. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85000 posti per polli da carne;
- 60000 posti per galline;
- 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg);
- 900 posti per scrofe.
21. Costruzione di elettrodotti aerei con voltaggio pari o superiore a 220 chilovolt e lunghezza superiore a 15 chilometri.
22. Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).
------
Ai fini della presente Convenzione, le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere impianti nucleari quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi contaminati radioattivamente sono stati rimossi definitivamente dal sito dell'impianto.
Ai fini della presente Convenzione,
- Per «autostrada» si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l'accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che:
a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l'una dall'altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione o, in via eccezionale, da altri mezzi;
b) non incrocia a livello nè strada, nè linea ferroviaria o tramvia, nè sentiero pedonale;
c) è specificamente segnalata come autostrada.
- «Semiautostrada» indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.
Ai fini della presente Convenzione, per «aeroporto» si intende un aeroporto conforme alla definizione della convenzione di Chicago del 1944 relativa alla creazione dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).
-----------
Traduzione1
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici
Concluso a Doha l'8 dicembre 2012
Approvato dall'Assemblea federale il...2
Ratificato con strumenti scambiati il...
Entrato in vigore il...
Emendamento
A. Allegato B del Protocollo di Kyoto3
La tabella riportata qui di seguito sostituisce la tabella dell'Allegato B del Protocollo:
1 2 3 4 5 6
Impegno Impegno
quantificato quantificato Impegno Impegni annun- di limitazione di limitazione quantificato ciati di ridu- o di riduzione o di riduzione di limitazione zione delle
delle emissioni delle emissioni o di riduzione emissioni di
2008-2012) (2013-2020) delle emissioni gas a effetto (% delle emis- (% delle emis- (2013-2020) serra entro il sioni dell'anno sioni dell'anno (% delle emis- 2020 (% delle o del periodo o del periodo sioni dell'anno emissioni del- di di di l'anno di
riferimento) riferimento) riferimento)1 riferimento)2
--------------------------------------------------------------------
Parte Anno di
riferimento
--------------------------------------------------------------------
Germania 92 804 s.o. s.o.
-5%/-15%
Australia 108 99,5 2000 98 o -25%3 Austria 92 804 s.o. s.o.
Bielorussia5* 88 1990 s.o. -8%
Belgio 92 804 s.o. s.o.
Bulgaria* 92 804 s.o. s.o.
Cipro 804 s.o. s.o.
Croazia* 95 806 s.o. s.o. -20%/-30%7 Danimarca 92 804 s.o. s.o.
Spagna 92 804 s.o. s.o.
Estonia* 92 804 s.o. s.o.
Finlandia 92 804 s.o. s.o.
Francia 92 804 s.o. s.o.
1 Dal testo originale francese.
2 FF 2014 3015
3 RS 0.814.011
1 2 3 4 5 6
Impegno Impegno
quantificato quantificato Impegno Impegni annun- di limitazione di limitazione quantificato ciati di ridu- o di riduzione o di riduzione di limitazione zione delle
delle emissioni delle emissioni o di riduzione emissioni di
2008-2012) (2013-2020) delle emissioni gas a effetto (% delle emis- (% delle emis- (2013-2020) serra entro il sioni dell'anno sioni dell'anno (% delle emis- 2020 (% delle o del periodo o del periodo sioni dell'anno emissioni del- di di di l'anno di
riferimento) riferimento) riferimento)1 riferimento)2
--------------------------------------------------------------------
Parte Anno di
riferimento
--------------------------------------------------------------------
Grecia 92 804 s.o. s.o.
Ungheria* 94 804 s.o. s.o.
Irlanda 92 804 s.o. s.o.
Islanda 110 808 s.o. s.o.
Italia 92 804 s.o. s.o.
Kazakistan* 95 1990 95 -7%
Lettonia* 92 804 s.o. s.o.
Liechtenstein 92 84 1990 84 -20%/-30%9 Lituania* 92 804 s.o. s.o.
Lussemburgo 92 804 s.o. s.o.
Malta 804 s.o. s.o.
Monaco 92 78 1990 78 -30%
Norvegia 101 84 1990 84 -30%/-40%10 Paesi Bassi 92 804 s.o. s.o.
Polonia* 94 804 s.o. s.o.
Portogallo 92 804 s.o. s.o.
Repubblica
Ceca* 92 804 s.o. s.o.
Romania* 92 804 s.o. s.o.
Regno Unito di
Gran Bretagna
e Irlanda del
Nord 92 804 s.o. s.o.
Slovacchia* 92 804 s.o. s.o.
Slovenia* 92 804 s.o. s.o.
Svezia 92 804 s.o. s.o.
Svizzera 92 84,2 1990 s.o. -20%/-30%11 Ucraina* 100 7612 1990 s.o. -20%
Unione
europea 92 804 1990 s.o. -20%/-30%7 Canada13 94
Federazione
Russa16* 100
Giappone14 94
Nuova
Zelanda15 100
Abbreviazione: s.o. = senza oggetto
* Paesi in transizione verso un'economia di mercato
Tutte le note seguenti (ad eccezione delle note 1, 2 e 5) sono state comunicate dalle Parti interessate.
 1 Un anno di riferimento può essere utilizzato facoltativamente
da ogni Parte a uso proprio per esprimere i suoi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni in percentuale delle emissioni dell'anno in questione, senza che ciò implichi un obbligo internazionale a titolo del Protocollo di Kyoto, in aggiunta alla lista dei suoi QELRC per l'anno di riferimento nella seconda e nella terza colonna della tabella, che implicano invece un obbligo internazionale.
 2 Per maggiori informazioni riguardanti tali annunci, si
consultino i documenti FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 e FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 e Add.2.
 3 L'impegno quantificato dell'Australia per il secondo periodo di
adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto è conforme al suo obiettivo incondizionato per il 2020, che consiste in una riduzione del 5 per cento rispetto ai livelli del 2000. L'Australia si riserva la possibilità di optare ulteriormente per il 2020 per un obiettivo più ambizioso di riduzione tra il 5 e il 15 per cento, o addirittura del 25 per cento, rispetto ai livelli del 2000, a patto che siano rispettate alcune condizioni. Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda gli annunci fatti a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.
 4 È inteso che l'Unione europea e i suoi Paesi membri
raggiungeranno congiuntamente i rispettivi obiettivi quantificati di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto, in conformità all' del medesimo Protocollo. Tali obiettivi non pregiudicano l'ulteriore notifica da parte dell'Unione europea e dei suoi Paesi membri di un accordo mirante ad adempiere congiuntamente ai loro impegni in conformità alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.
 5 Paesi il cui nome è stato aggiunto nell'Allegato B a seguito di
un emendamento adottato in applicazione della decisione 10/CMP.2.
Tale emendamento non è ancora entrato in vigore.
 6 È inteso che la Croazia ottempererà al suo obiettivo
quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Paesi membri, in conformità all' del Protocollo di Kyoto. Pertanto, l'adesione della Croazia all'Unione europea non inciderà nè sulla sua partecipazione all'accordo per l'adempimento congiunto concluso in conformità all' nè sul suo obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni.
 7 Nel quadro di un accordo mondiale e globale per il periodo
successivo al 2012, l'Unione europea rinnova la sua offerta di optare per una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle proprie responsabilità e delle loro rispettive capacità.
 8 È inteso che l'Islanda ottempererà al suo obiettivo
quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto congiuntamente con l'Unione europea e i suoi Stati membri, in conformità all' del Protocollo di Kyoto.
 9 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle
emissioni presentato nella terza colonna corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Il Principato del Liechtenstein è disposto a prevedere un obiettivo più elevato di riduzione, pari a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo economicamente più avanzati contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro rispettive capacità.
 10 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle
emissioni della Norvegia, pari a 84, è conforme al suo obiettivo di riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Se la Norvegia potrà contribuire a un accordo mondiale e globale grazie al quale i grandi Paesi emettitori tra le Parti si accordino su riduzioni delle emissioni conformi all'obiettivo dei 2 °C, essa opterà per una riduzione del 40 per cento delle emissioni entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990.
Questi livelli di riferimento mantengono lo statu quo per quanto riguarda l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implicano un nuovo obbligo internazionale a titolo del presente Protocollo.
 11 L'obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle
emissioni presentato nella terza colonna della tabella corrisponde a un obiettivo di riduzione del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. La Svizzera è disposta a esaminare l'opzione di un obiettivo più elevato, pari al massimo a una riduzione del 30 per cento delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020, a condizione che anche gli altri Paesi sviluppati s'impegnino a operare riduzioni paragonabili e che i Paesi in via di sviluppo contribuiscano in maniera adeguata in funzione delle loro responsabilità e delle loro capacità nonché dell'obiettivo dei 2 °C. Questo riferimento mantiene l'annuncio fatto a titolo degli accordi di Cancun e non implica un nuovo obbligo internazionale giuridicamente vincolante a titolo del presente Protocollo o delle regole e modalità connesse.
 12 Il riporto dovrebbe essere totale e non viene tollerato nessun
annullamento o limitazione dell'utilizzo di questo bene sovrano legittimamente acquisito.
 13 Il 15 dicembre 2011, il Depositario è stato informato per
iscritto del ritiro del Canada dal Protocollo di Kyoto. Tale misura avrà effetto per il Canada a partire dal 15 dicembre 2012.
 14 In una comunicazione del 10 dicembre 2010, il Giappone ha
indicato che non intende essere vincolato al secondo periodo di adempimento a titolo del Protocollo di Kyoto dopo il 2012.
 15 La Nuova Zelanda resta Parte del Protocollo di Kyoto. Si
imporrà un obiettivo quantificato di riduzione delle emissioni per l'insieme della sua economia a titolo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici nel corso del periodo 2013-2020.
 16 In una comunicazione dell'8 dicembre 2010, pervenuta al
Segretariato il 9 dicembre 2010, la Federazione Russa ha indicato che non intende assumersi alcun obiettivo quantificato di limitazione o di riduzione delle emissioni per il secondo periodo di adempimento.
B. Allegato A del Protocollo di Kyoto
L'elenco che figura nella rubrica «Gas a effetto serra» dell'Allegato A del Protocollo è sostituito con l'elenco seguente:
Gas a effetto serra
Biossido di carbonio (CO2 )
Metano (CH4 )
Protossido di azoto (N2 O)
Idrocarburi fluorurati (HFC)
Idrocarburi perfluorati (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6 )
Trifluoruro di azoto (NF3 )4
 4 Si applica soltanto a partire dall'inizio del secondo periodo
d'impegno.
C. Paragrafo 1bis dell'
Dopo il paragrafo 1 dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
1bis. Le Parti incluse nell'Allegato I assicurano, individualmente o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra indicati nell'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, non superino le quantità loro assegnate, calcolate in funzione degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni riportati nella terza colonna della tabella dell'Allegato B e in conformità alle disposizioni del presente articolo, al fine di ridurre le loro emissioni globali di tali gas di almeno il 18 per cento rispetto ai livelli del 1990 nel periodo di adempimento 2013-2020.
D. Paragrafo 1ter dell'
Dopo il paragrafo 1bis dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
1ter. Una Parte inclusa nell'Allegato B può proporre un adeguamento per diminuire la percentuale del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B. La proposta di un adeguamento di questo tipo è comunicata alle Parti dal Segretariato almeno tre mesi prima della riunione della Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, cui la proposta viene presentata per adozione.
E. Paragrafo 1quater dell'
Dopo il paragrafo 1ter dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
1quater. Ogni adeguamento proposto da una Parte inclusa nell'Allegato I e volto ad aumentare il grado di ambizione del suo impegno quantificato di limitazione e di riduzione delle emissioni in conformità al paragrafo 1ter dell' è considerato come adottato dalla Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, a meno che un numero superiore ai tre quarti delle Parti presenti e votanti si opponga alla sua adozione. L'adeguamento adottato è comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmette a tutte le Parti, ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione del Depositario.
Simili adeguamenti sono vincolanti per le Parti.
F. Paragrafo 7bis dell'
Dopo il paragrafo 7 dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
7bis. Nel secondo periodo di adempimento degli impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni, dal 2013 al 2020, la quantità assegnata a ciascuna Parte inclusa nell'Allegato I è uguale alla percentuale, indicata nella terza colonna della tabella dell'Allegato B, di emissioni antropiche aggregate di gas a effetto serra di cui all'Allegato A, espresse in biossido di carbonio equivalente, relative al 1990, all'anno o al periodo di riferimento ai sensi del paragrafo 5, moltiplicata per otto. Per il calcolo della quantità loro assegnata, le Parti incluse nell'Allegato I per le quali la variazione nella destinazione d'uso dei terreni e delle foreste costituiva nel 1990 una fonte netta di emissione di gas a effetto serra includono nelle emissioni relative all'anno di riferimento o al periodo di riferimento le emissioni antropiche aggregate, espresse in biossido di carbonio equivalente, meno le quantità assorbite dai pozzi nel 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d'uso dei terreni.
G. Paragrafo 7ter dell'
Dopo il paragrafo 7bis dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
7ter. Qualsiasi differenza positiva tra la quantità assegnata per il secondo periodo di adempimento a una Parte inclusa nell'Allegato I e il volume delle emissioni annuali medie per i primi tre anni del periodo di adempimento precedente moltiplicato per otto viene trasferita sul conto delle cancellazioni di tale Parte.
H. Paragrafo 8 dell'
Al paragrafo 8 dell' del Protocollo, sostituire l'espressione seguente:
Al paragrafo 8 dell' del Protocollo l'espressione «del calcolo di cui al paragrafo 7» è sostituita con «del calcolo di cui ai paragrafi 7 e 7bis ».
I. Paragrafo 8bis dell'
Dopo il paragrafo 8 dell' del Protocollo è inserito il paragrafo seguente:
8bis. Tutte le Parti incluse nell'Allegato I possono utilizzare il 1995 o il 2000 come anno di riferimento ai fini del calcolo di cui al paragrafo 7bis per il trifluoruro di azoto.
J. Paragrafi 12bis eter dell'
Dopo il paragrafo 12 dell' del Protocollo sono inseriti i paragrafi seguenti:
12bis Ogni unità generata dai meccanismi di mercato creati a titolo della Convenzione o dei suoi strumenti può essere utilizzata dalle Parti incluse nell'Allegato I in vista di facilitare il rispetto dei loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell'. Tutte le unità acquistate da una Parte a un'altra Parte della Convenzione sono sommate alla quantità assegnata alla Parte acquirente e sottratte dalla quantità di unità detenuta dalla Parte che le cede.
12ter. La Conferenza delle Parti, nella sua funzione di riunione delle Parti al presente Protocollo, assicura che una parte delle unità provenienti dalle attività approvate a titolo dei meccanismi di mercato menzionati nel paragrafo 12bis, utilizzate dalle Parti incluse nell'Allegato I per aiutarle a rispettare i loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle emissioni a titolo dell', serva a coprire le spese d'amministrazione come pure ad aiutare i Paesi in via di sviluppo, particolarmente vulnerabili agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici, a far fronte ai costi di adattamento nel caso di unità acquistate a titolo dell'.
K. Paragrafo 2 dell'
Alla fine del primo periodo del paragrafo 2 dell' del Protocollo è aggiunta la parte di periodo seguente:
«, o alla data di deposito dei loro strumenti di accettazione di ogni emendamento all'Allegato B adottato in virtù del paragrafo 9 dell'».
L. Paragrafo 3 dell'
Al paragrafo 3 dell' del Protocollo l'espressione
«all' paragrafo 7» è sostituita con «all', cui si riferiscono.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-e-1