EmendamentoCapo III

Art. 2

Entrata in vigore

In vigore dal 26 mag 2016
Entrata in vigore Il presente emendamento entra in vigore in conformità agli del Protocollo di Kyoto. (Seguono le firme) Emendamento alla Convenzione sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottato a Sofia il 27 febbraio 2001 DECISIONE 11/14 Primo emendamento alla Convenzione di Espoo La Riunione delle Parti, desiderando modificare la Convenzione di Espoo al fine di precisare che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile e, in particolare, le organizzazioni non governative, richiamando il paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale dì Oslo adottata dai Ministri dell'ambiente e dal Commissario dell'ambiente dell'Unione europea, riuniti a Oslo in occasione della prima riunione delle Parti della Convenzione di Espoo, desiderando consentire agli Stati non appartenenti alla zona CEE-ONU di diventare Parti della Convenzione, 1. adotta i seguenti emendamenti alla Convenzione: a) Alla fine dell' (x), dopo la parola «giuridiche», inserire: «e, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi». b) All', dopo il paragrafo 2, inserire un nuovo paragrafo che recita: «3. Ogni altro Stato non menzionato al paragrafo 2 del presente articolo, che sia membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, può aderire alla Convenzione con il consenso della riunione delle Parti. La riunione delle Parti non esamina nè approva la domanda di adesione di detto Stato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente paragrafo per tutti gli Stati e le Organizzazioni che erano Parti della Convenzione al 27 febbraio 2001.» e rinumerare conformemente i successivi paragrafi. c) Alla fine dell', inserire un nuovo paragrafo che recita: «7. Ogni Stato o Organizzazione che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione, contestualmente ratifica, accetta o approva l'emendamento alla Convenzione di cui alla decisione II/14 adottata dalla seconda riunione delle Parti.» --------------
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-e-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo