Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 11
Decisione
In vigore dal 26 mag 2016
Decisione
1. Ciascuna Parte provvede affinché all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto:
a) delle conclusioni del rapporto ambientale;
b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale;
c) delle osservazioni ricevute a norma degli .
2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all', paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell' siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-11