Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 6
Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
In vigore dal 26 mag 2016
Limitazione dell'ambito del rapporto ambientale
1. Ciascuna Parte adotta disposizioni per determinare le informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale di cui all', paragrafo 2.
2. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità ambientali e sanitarie di cui all', paragrafo 1 siano consultate in merito alla determinazione delle informazioni pertinenti di cui al precedente paragrafo.
3. Ciascuna Parte si adopera - nella misura opportuna - per fornire al pubblico congrue possibilità di partecipare alla determinazione delle informazioni pertinenti che devono figurare nel rapporto ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-6