Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 mag 2016
Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; 2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione; 3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma; 4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma; 5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che: a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo; 6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma; 7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori; 8. per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
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Definizioni (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione) — Testo vigente | Portale Normativo