Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente Protocollo:
1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;
2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione;
3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma;
4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma;
5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che:
a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo;
6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma;
7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori;
8. per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Storico versioni
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