Art. 2 · Definizioni
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 2

29 / 64

Definizioni

In vigore dal 26 mag 2016
Definizioni Ai fini del presente Protocollo: 1. per "Convenzione" s'intende la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero; 2. per "Parte" s'intende qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo, salvo diversa indicazione; 3. per "Parte di origine" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo sotto la cui giurisdizione si preveda di preparare un piano o un programma; 4. per "Parte colpita" s'intende una Parte o più Parti al presente Protocollo che possono essere interessate dagli effetti transfrontalieri ambientali e sanitari di un piano o di un programma; 5. per "piani e programmi" s'intendono piani e programmi, comprese le loro eventuali modifiche che: a) sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; b) sono soggetti a preparazione e/o adozione da parte di un'autorità o sono preparati da un'autorità ai fini dell'adozione, mediante procedura formale, da parte di un parlamento o di un governo; 6. per "valutazione ambientale strategica" s'intende la valutazione dei probabili effetti ambientali e sanitari, che comprende la determinazione dell'ambito di un rapporto ambientale e la preparazione dello stesso, la realizzazione della partecipazione e della consultazione del pubblico e la presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati della partecipazione e della consultazione del pubblico in un piano o programma; 7. per "effetto ambientale e sanitario" s'intende qualsiasi effetto sull'ambiente, in particolare su salute umana, flora, fauna, biodiversità, suolo, clima, aria, acqua, paesaggio, siti naturali, beni materiali, patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori; 8. per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-2