Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 26 mag 2016
Disposizioni generali
1. Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative, regolamentari e, se del caso, di altra indole per attuare le disposizioni del presente Protocollo in un quadro chiaro e trasparente.
2. Ciascuna Parte si adopera per garantire che i responsabili e le autorità assistano e guidino il pubblico nell'ambito delle questioni di cui al presente Protocollo.
3. Ciascuna Parte provvede affinché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi che promuovono la protezione dell'ambiente e della salute nel contesto del presente Protocollo siano adeguatamente riconosciuti e sostenuti.
4. Le disposizioni di cui al presente Protocollo lasciano impregiudicato il diritto di una Parte di mantenere od introdurre misure aggiuntive relative alle questioni disciplinate dal presente Protocollo.
5. Ciascuna Parte promuove gli obiettivi del presente Protocollo nell'ambito dei pertinenti processi decisionali internazionali e delle organizzazioni internazionali interessate.
6. Ciascuna Parte provvede affinché le persone che esercitano i propri diritti a norma del presente Protocollo non siano penalizzate, perseguite o molestate in alcun modo a causa delle loro iniziative.
Questa disposizione non pregiudica il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di importi ragionevoli a titolo di spese processuali.
7. Nell'ambito delle disposizioni del presente Protocollo, il pubblico deve poter esercitare i propri diritti senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sulla nazionalità o sulla residenza o, nel caso delle persone giuridiche, fondate sull'ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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