Progetto di Protocollo›Capo III
Art. 9
Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie
In vigore dal 26 mag 2016
Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie
1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi.
2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale.
4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.
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