Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 9

Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie

In vigore dal 26 mag 2016
Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie 1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi. 2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale. 4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.
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Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione) — Testo vigente | Portale Normativo