Art. 9 · Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 9

36 / 64

Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie

In vigore dal 26 mag 2016
Consultazione delle Autorità ambientali e sanitarie 1. Ciascuna Parte designa le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali e sanitarie, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente e sulla salute dovuti all'attuazione dei piani e dei programmi. 2. Il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale sono trasmessi alle autorità di cui al paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte provvede affinché alle autorità di cui al paragrafo 1 sia offerta la possibilità di esprimere, in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale. 4. Ciascuna Parte adotta le disposizioni particolareggiate per informare e consultare le autorità ambientali e sanitarie di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-9