Art. 11 · Decisione
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 11

38 / 64

Decisione

In vigore dal 26 mag 2016
Decisione 1. Ciascuna Parte provvede affinché all'atto dell'adozione di un piano o di un programma si tenga debito conto: a) delle conclusioni del rapporto ambientale; b) delle misure volte a prevenire, ridurre od attenuare le conseguenze negative individuate nel rapporto ambientale; c) delle osservazioni ricevute a norma degli . 2. Ciascuna Parte provvede affinché, in sede di adozione di un piano o di un programma, le autorità di cui all', paragrafo 1 e le Parti consultate a norma dell' siano informate e ottengano il piano o programma corredato di una dichiarazione recante un riassunto di come le considerazioni ambientali e sanitarie sono state integrate nel piano o nel programma, di come si è tenuto conto delle osservazioni trasmesse a norma degli e dei motivi dell'adozione del piano o del programma alla luce delle alternative ragionevoli considerate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-11