Art. 12 · Monitoraggio
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 12

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Monitoraggio

In vigore dal 26 mag 2016
Monitoraggio 1. Ciascuna Parte controlla gli effetti ambientali e sanitari significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi adottati a norma dell', al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritiene opportune. 2. I risultati del monitoraggio effettuato sono trasmessi, nel rispetto della legislazione nazionale, alle autorità di cui all', paragrafo 1 e sono resi pubblici.
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