Accordo

Art. 6

In vigore dal 5 mag 2016
Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. — Testo vigente | Portale Normativo