Accordo
Art. 6
In vigore dal 5 mag 2016
Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate al personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-6