Accordo
Art. 3
Campi della cooperazione
In vigore dal 5 mag 2016
La cooperazione tra le Parti potrà includere, tra gli altri, i seguenti campi:
a. ricerca e sviluppo;
b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale;
e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate;
f. formazione ed addestramento in campo militare;
g. sanità militare;
h. storia militare e museologia;
i. sport militare;
j. formazione equestre e cinofila;
k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-3