Art. 3 · Campi della cooperazione
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Art. 3

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Campi della cooperazione

In vigore dal 5 mag 2016
La cooperazione tra le Parti potrà includere, tra gli altri, i seguenti campi: a. ricerca e sviluppo; b. supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa; c. operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; d. organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; e. organizzazione ed impiego delle Forze Armate; f. formazione ed addestramento in campo militare; g. sanità militare; h. storia militare e museologia; i. sport militare; j. formazione equestre e cinofila; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-3