Accordo

Art. 2

Attuazione

In vigore dal 5 mag 2016
Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione. Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-2

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