Accordo
Art. 2
Attuazione
In vigore dal 5 mag 2016
Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani, annuali o pluriennali, di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, che determineranno le linee guida della stessa cooperazione e comprenderanno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione.
Il Piano di cooperazione annuale dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti autorizzati dalle Parti di comune accordo.
Storico versioni
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