Accordo

Art. 4

Modalità della cooperazione

In vigore dal 5 mag 2016
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa; c. scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti; e. partecipazione ad esercitazioni militari; f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; g. visite di navi ed aeromobili militari; h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi; i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-4

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