Accordo
Art. 4
Modalità della cooperazione
In vigore dal 5 mag 2016
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
b. incontri tra rappresentanti delle istituzioni della Difesa;
c. scambio di personale docente e di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
d. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
e. partecipazione ad esercitazioni militari;
f. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
g. visite di navi ed aeromobili militari;
h. scambio nel campo degli eventi culturali, museali e sportivi;
i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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