Accordo
Art. 5
In vigore dal 5 mag 2016
Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e la malattia, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle proprie norme;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-5