Accordo
Art. 9
In vigore dal 5 mag 2016
Le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove quest'ultimo sia soggetto alla legislazione vigente dello Stato d'origine, per quanto riguarda:
a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato d'origine;
b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-04-19;62#art-a-9